Art. 1.
(Istituzione del Parco nazionale delle Mura e dei Forti di Verona).

      1. È istituito il Parco nazionale storico-naturalistico delle Mura e dei Forti di Verona, di seguito denominato «Parco».
      2. Costituiscono il Parco i beni e le aree demaniali della Cinta magistrale di Verona e dei Forti Parona, Lugagnano, San Procolo, Tomba, Santa Caterina, Preara, Sofia e Torri Massimiliane n. 1-2-3-4.

      3. Il comune di Verona può autonomamente conferire al Parco la gestione dei tratti di sua proprietà della Cinta magistrale e dei Forti Chievo, Dossobuono, Azzano e San Mattia.

      4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il comune di Verona, sono definiti i confini del Parco.

      5. La perimetrazione del Parco, individuata ai sensi del comma 4, può essere modificata, con le modalità disciplinate nello statuto e nel regolamento attuativo del Parco, su proposta degli enti locali interessati sulla base di oggettive valutazioni di ordine storico e naturalistico.

      6. Il Parco è posto sotto la vigilanza dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per i beni e le attività culturali.